Art. 15.
                   Comitato regionale per i musei

    1. E' istituito il comitato regionale per i musei con decreto del
presidente della giunta regionale.
    2. Il comitato dura in carica tre anni ed e' composto da:
      a) L'assessore regionale ai musei e biblioteche o suo delegato;
      b) Il dirigente pro tempore del settore musei e biblioteche;
      c) un  rappresentante  designato  dalla  delegazione  regionale
dell'unione delle province italiane;
      d) un  rappresentante  designato  dalla  delegazione  regionale
dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia;
      e) da  tre esperti di documentata e riconosciuta competenza nel
settore  di cui uno designato dall'assessore regionale ai musei e due
dalla commissione consiliare competente in materia di cultura;
      f) dal  direttore  regionale  del  ministero  per  i  beni e le
attivita' culturali o suo delegato;
      g) dal  rappresentante  della  conferenza  episcopale regionale
della Campania.
    3.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un funzionario del
settore musei e biblioteche designato dall'assessore al ramo.
    4. Il comitato svolge compiti di consulenza tecnico-scientifica e
in particolare:
      a) esprime pareri per la formulazione del piano triennale e del
piano annuale degli interventi;
      b) formula  proposte  ed  esprime  pareri  sui  progetti per la
costituzione di sistemi museali territoriali e tematici;
      c) esprime pareri su richiesta del presidente del comitato.