Art. 15. Comitato regionale per i musei 1. E' istituito il comitato regionale per i musei con decreto del presidente della giunta regionale. 2. Il comitato dura in carica tre anni ed e' composto da: a) L'assessore regionale ai musei e biblioteche o suo delegato; b) Il dirigente pro tempore del settore musei e biblioteche; c) un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'unione delle province italiane; d) un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia; e) da tre esperti di documentata e riconosciuta competenza nel settore di cui uno designato dall'assessore regionale ai musei e due dalla commissione consiliare competente in materia di cultura; f) dal direttore regionale del ministero per i beni e le attivita' culturali o suo delegato; g) dal rappresentante della conferenza episcopale regionale della Campania. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore musei e biblioteche designato dall'assessore al ramo. 4. Il comitato svolge compiti di consulenza tecnico-scientifica e in particolare: a) esprime pareri per la formulazione del piano triennale e del piano annuale degli interventi; b) formula proposte ed esprime pareri sui progetti per la costituzione di sistemi museali territoriali e tematici; c) esprime pareri su richiesta del presidente del comitato.