Art. 17. Centri e strumenti di servizio 1. Nei termini utili la giunta regionale su proposta dell'assessore competente predispone un provvedimento per la definizione di strumenti utili all'organizzazione dei servizi di catalogo, documentazione, manutenzione e restauro nonche' alla promozione, al sensi della normativa vigente, delle necessarie forme di cooperazione con gli organi centrali e periferici del ministero per i beni e le attivita' culturali, le istituzioni competenti ad ogni livello ed altri soggetti pubblici e privati.