Art. 17.
                   Centri e strumenti di servizio

    1.   Nei   termini   utili   la   giunta  regionale  su  proposta
dell'assessore   competente   predispone   un  provvedimento  per  la
definizione  di  strumenti  utili  all'organizzazione  dei servizi di
catalogo,   documentazione,  manutenzione  e  restauro  nonche'  alla
promozione,  al sensi della normativa vigente, delle necessarie forme
di  cooperazione  con  gli organi centrali e periferici del ministero
per  i  beni  e  le attivita' culturali, le istituzioni competenti ad
ogni livello ed altri soggetti pubblici e privati.