Art. 3. D e f i n i z i o n e 1. Il museo e' una istituzione culturale permanente, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo, aperta al pubblico. Effettua ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fai di studio, di educazione e di diletto. 2. Sono musei di enti locali quelli istituiti e gestiti dai comuni, dalle province e dalle comunita' montane. 3. Sono musei di interesse locale quelli appartenenti a soggetti giuridici diversi dagli enti locali. 4. Gli enti locali e i soggetti giuridici diversi dagli enti locali per istituire propri musei devono possedere locali idonei, un patrimonio di beni da esporre e personale scientifico, tecnico e di custodia idoneo alla tipologia e alla dimensione della struttura museale. Devono, inoltre, dotarsi del regolamento digestione del museo di cui all'Art. 8. 5. Il settore regionale musei e biblioteche verifica i requisiti di cui al comma 4, ne valuta l'idoneita' ed autorizza l'istituzione del museo.