Art. 3.
                        D e f i n i z i o n e

    1.  Il museo e' una istituzione culturale permanente, senza scopo
di  lucro,  al  servizio della societa' e del suo sviluppo, aperta al
pubblico. Effettua ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e
del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone
a fai di studio, di educazione e di diletto.
    2.  Sono  musei  di  enti  locali  quelli istituiti e gestiti dai
comuni, dalle province e dalle comunita' montane.
    3.  Sono musei di interesse locale quelli appartenenti a soggetti
giuridici diversi dagli enti locali.
    4.  Gli  enti  locali  e  i soggetti giuridici diversi dagli enti
locali  per istituire propri musei devono possedere locali idonei, un
patrimonio  di  beni da esporre e personale scientifico, tecnico e di
custodia  idoneo  alla  tipologia  e  alla dimensione della struttura
museale.  Devono,  inoltre,  dotarsi  del  regolamento digestione del
museo di cui all'Art. 8.
    5.  Il settore regionale musei e biblioteche verifica i requisiti
di  cui  al comma 4, ne valuta l'idoneita' ed autorizza l'istituzione
del museo.