Art. 4. Riconoscimento dell'interesse regionale 1. Sono considerati musei di interesse regionale tutti i musei, le raccolte o le collezioni particolarmente significative di proprieta' degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali, cui la giunta regionale, su richiesta dei soggetti proprietari e su proposta dell'assessore competente, attribuisce con delibera lo status di interesse regionale. 2. La richiesta deve essere inoltrata al settore regionale musei e biblioteche entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da: a) dichiarazione di proprieta' del bene; b) dichiarazione del titolo di proprieta' dell'immobile sede del museo o, se l'immobile non e' di proprieta' degli enti titolari dei musei, la dichiarazione di disponibilita' dello stesso senza soluzione di continuita' per almeno dieci anni; c) planimetria dei locali del museo; d) planimetria della zona dell'insediamento dell'immobile; e) relazione tecnico-scientifica sui beni esposti e sull'idoneita' dei locali museali; f) nulla osta della territoriale soprintendenza ai beni archeologici o di quella per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico, se si tratta di beni rientranti nelle competenze delle stesse; g) proposta di regolamento di gestione del museo. 3. In caso di musei appartenenti a soggetti diversi dagli enti locali territoriali la documentazione di cui al comma 2 deve essere integrata dalla copia dell'atto costitutivo dell'ente e dello statuto, da cui risulti che l'ente e' senza scopo di lucro. La documentazione deve essere inviata, per conoscenza, anche alla locale amministrazione comunale. 4. Il riconoscimento dell'interesse regionale dei musei e' il presupposto indispensabile per la ammissibilita' ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.