Art. 4.
               Riconoscimento dell'interesse regionale

    1.  Sono  considerati musei di interesse regionale tutti i musei,
le   raccolte   o  le  collezioni  particolarmente  significative  di
proprieta'  degli  enti  locali e di soggetti giuridici diversi dagli
enti  locali,  cui  la  giunta  regionale,  su richiesta dei soggetti
proprietari  e su proposta dell'assessore competente, attribuisce con
delibera lo status di interesse regionale.
    2.  La richiesta deve essere inoltrata al settore regionale musei
e  biblioteche  entro  e  non  oltre  il  30 settembre  di ogni anno,
corredata da:
      a) dichiarazione di proprieta' del bene;
      b) dichiarazione  del  titolo  di proprieta' dell'immobile sede
del  museo  o, se l'immobile non e' di proprieta' degli enti titolari
dei  musei,  la  dichiarazione  di  disponibilita' dello stesso senza
soluzione di continuita' per almeno dieci anni;
      c) planimetria dei locali del museo;
      d) planimetria della zona dell'insediamento dell'immobile;
      e) relazione    tecnico-scientifica    sui   beni   esposti   e
sull'idoneita' dei locali museali;
      f) nulla   osta   della  territoriale  soprintendenza  ai  beni
archeologici  o  di  quella  per  il  patrimonio  storico artistico e
demoetnoantropologico,   se   si  tratta  di  beni  rientranti  nelle
competenze delle stesse;
      g) proposta di regolamento di gestione del museo.
    3.  In  caso  di musei appartenenti a soggetti diversi dagli enti
locali  territoriali  la documentazione di cui al comma 2 deve essere
integrata   dalla  copia  dell'atto  costitutivo  dell'ente  e  dello
statuto,  da  cui  risulti  che  l'ente  e'  senza scopo di lucro. La
documentazione deve essere inviata, per conoscenza, anche alla locale
amministrazione comunale.
    4.  Il  riconoscimento  dell'interesse  regionale dei musei e' il
presupposto   indispensabile  per  la  ammissibilita'  ai  contributi
regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.