Art. 6. Sistema museale associativo 1. In attuazione dei principi di cui all'Art. 1, per l'ordinamento e per il migliore funzionamento dei musei e dei servizi all'utenza, gli enti locali possono associarsi e formare sistemi museali territoriali o tematici cui possono aderire gli altri soggetti proprietari di musei dichiarati dalla Regione di interesse regionale. 2. Il sistema museale territoriale o tematico e' disciplinato da accordi tra i soggetti associati ai sensi della presente legge.