Art. 6.
                     Sistema museale associativo

    1.   In   attuazione   dei   principi  di  cui  all'Art.  1,  per
l'ordinamento e per il migliore funzionamento dei musei e dei servizi
all'utenza,  gli  enti  locali  possono  associarsi e formare sistemi
museali  territoriali  o  tematici  cui  possono  aderire  gli  altri
soggetti  proprietari  di musei dichiarati dalla Regione di interesse
regionale.
    2.  Il sistema museale territoriale o tematico e' disciplinato da
accordi tra i soggetti associati ai sensi della presente legge.