Art. 7. A d e m p i m e n t i Gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei, raccolte e collezioni dichiarati di interesse regionale devono garantire: a) l'apertura al pubblico; b) la disponibilita' di servizi gratuiti per la consultazione e l'uso didattico dei dati relativi ai beni conservati; c) la disponibilita' di strutture e servizi adeguati alla conservazione, alla custodia ed alla sicurezza dei beni e delle persone; d) la disponibilita' di risorse finanziarie necessarie per la ordinaria gestione del museo e per il perseguimento delle sue finalita'; e) la tenuta di inventari e cataloghi, compilati ai sensi della normativa statale e regionale vigente, nei quali devono essere indicati tutti i beni di proprieta' e comunque disponibili. 2. Ogni museo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, pena l'esclusione dai contributi regionali, deve affiancare allo statuto costitutivo il regolamento museale di funzionamento e di fruizione dei beni, di cui all'Art. 8.