Art. 7.
                        A d e m p i m e n t i

    Gli  enti  locali  e  gli  altri  soggetti  proprietari di musei,
raccolte  e  collezioni  dichiarati  di  interesse  regionale  devono
garantire:
      a) l'apertura al pubblico;
      b) la disponibilita' di servizi gratuiti per la consultazione e
l'uso didattico dei dati relativi ai beni conservati;
      c) la  disponibilita'  di  strutture  e  servizi  adeguati alla
conservazione,  alla  custodia  ed  alla  sicurezza  dei beni e delle
persone;
      d) la  disponibilita'  di risorse finanziarie necessarie per la
ordinaria  gestione  del  museo  e  per  il  perseguimento  delle sue
finalita';
      e) la tenuta di inventari e cataloghi, compilati ai sensi della
normativa  statale  e  regionale  vigente,  nei  quali  devono essere
indicati tutti i beni di proprieta' e comunque disponibili.
    2.  Ogni  museo, entro un anno dalla pubblicazione della presente
legge,  pena  l'esclusione  dai contributi regionali, deve affiancare
allo statuto costitutivo il regolamento museale di funzionamento e di
fruizione dei beni, di cui all'Art. 8.