Art. 9.
                         Personale dei musei

    1.  Ogni  museo,  per  realizzare  i  propri compiti, deve essere
dotato,  da  parte  degli  enti  proprietari  o delle amministrazioni
responsabili,  di  personale  adeguato per numero e qualificazione in
relazione:
      a) alle sue dimensioni;
      b) alle caratteristiche delle collezioni;
      c) alle  responsabilita'  e funzioni del museo stesso, anche in
rapporto con le altre istituzioni del territorio.
    2.  La  Regione  promuove  e finanzia progetti di formazione e di
aggiornamento  professionale  del  personale operante nei musei degli
enti  locali o di interesse locale, ai sensi della lettera j) comma 1
dell'Art. 10.
    Le   attivita'   di   formazione  possono  essere  effettuate  in
collaborazione con le universita', gli istituti centrali e periferici
dello Stato, i musei degli enti locali ed altri istituti di ricerca.
    3.  Gli  enti locali proprietari dei musei ed i titolari di musei
di  interesse locale favoriscono la partecipazione del personale alle
iniziative   di  aggiornamento,  specializzazione,  riqualificazione,
anche all'estero, in orario di servizio o comunque retribuito.