Art. 9. Personale dei musei 1. Ogni museo, per realizzare i propri compiti, deve essere dotato, da parte degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili, di personale adeguato per numero e qualificazione in relazione: a) alle sue dimensioni; b) alle caratteristiche delle collezioni; c) alle responsabilita' e funzioni del museo stesso, anche in rapporto con le altre istituzioni del territorio. 2. La Regione promuove e finanzia progetti di formazione e di aggiornamento professionale del personale operante nei musei degli enti locali o di interesse locale, ai sensi della lettera j) comma 1 dell'Art. 10. Le attivita' di formazione possono essere effettuate in collaborazione con le universita', gli istituti centrali e periferici dello Stato, i musei degli enti locali ed altri istituti di ricerca. 3. Gli enti locali proprietari dei musei ed i titolari di musei di interesse locale favoriscono la partecipazione del personale alle iniziative di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione, anche all'estero, in orario di servizio o comunque retribuito.