(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emila-Romagna n. 61 del 1ยช aprile 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E' STATA PRESENTATA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Preambolo La Regione Emilia-Romagna, si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di liberta' e unita' nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e laicita' delle istituzioni, opera per affermare: a) i valori universali di liberta', eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarieta' con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni; b) il riconoscimento della pari dignita' sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di eta', di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale; c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori; promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della societa'; riconosce e favorisce l'autonomia degli enti e delle comunita' locali; opera per la rappresentanza trasparente degli interessi e per la coesione sociale. Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera societa' regionale e delle generazioni future. Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire alla Regione un ruolo completamente nuovo nell'ambito della funzione legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica, adotta il presente STATUTO Art. 1. Elementi costitutivi della Regione 1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unita' della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunita' regionale, concorrendo al rinnovamento della societa' e dello Stato. 2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunita' locali, le istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini. 3. Il capoluogo della Regione e' la citta' metropolitana di Bologna. 4. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo. 5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.