Art. 10. Sviluppo dei territori 1. La Regione: a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale; b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalita' sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti e dell'intera comunita' regionale.