Art. 10.
                       Sviluppo dei territori

    1. La Regione:
      a) valorizza  in  modo  equilibrato  i  propri  territori,  con
particolare  attenzione  alle  zone  disagiate della montagna e della
pianura,  al  fine  di  assicurare  un'equa  fruizione  dei diritti e
soddisfazione  dei  bisogni  dei  cittadini  su  tutto  il territorio
regionale;
      b) promuove  uno  sviluppo  diffuso  e l'efficienza dei servizi
pubblici  locali,  esercitando  e/o  assicurando il ruolo pubblico di
programmazione,  indirizzo  e  controllo,  per garantire la finalita'
sociale  della  loro  missione  e  l'interesse  generale  nella  loro
gestione,  al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti
e dell'intera comunita' regionale.