Art. 12.
Partecipazione  della  Regione  alla  formazione e all'attuazione del
                         diritto comunitario

    1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
      a) partecipa  alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da  legge  dello  Stato. La legge regionale determina le modalita' di
informazione,  preventiva  e successiva, e le forme di espressione di
indirizzo   dell'assemblea  legislativa  sulla  partecipazione  della
Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
      b) provvede  direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli
atti  dell'Unione  europea,  nel  rispetto  delle  norme di procedura
stabilite  da  legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base
della   legge,   con   norme  regolamentari  approvate  dalla  giunta
regionale,   ovvero,  ove  per  l'attuazione  non  e'  richiesta  una
preventiva regolazione della materia, con atti dell'assemblea o della
giunta  regionale  secondo  le  rispettive  competenze  e  secondo la
disciplina prevista dallo statuto per leggi e regolamenti;
      c) partecipa  ai  programmi  e  progetti  promossi  dall'Unione
europea, promuove la conoscenza dell'attivita' comunitaria presso gli
enti  locali  ed  i  soggetti  della  societa'  civile e favorisce la
partecipazione   degli   stessi  ai  programmi  e  progetti  promossi
dall'unione;
      d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive
e  degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento
legislativo;
      e) determina con legge le modalita' del concorso dell'assemblea
per  quanto  riguarda la propria partecipazione alla formazione delle
decisioni  comunitarie  e  le proposte d'impugnativa avverso gli atti
normativi  comunitari  ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso
il   potere  di  rappresentanza  del  Presidente  della  Regione.  In
particolare,   la   legge   determina  le  modalita'  necessarie  per
rispettare  il  diritto  dell'assemblea  ad  ottenere  un'adeguata  e
tempestiva informazione preventiva e successiva.