Art. 12. Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario 1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza: a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalita' di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie; b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non e' richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'assemblea o della giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo statuto per leggi e regolamenti; c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attivita' comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della societa' civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'unione; d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo; e) determina con legge le modalita' del concorso dell'assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalita' necessarie per rispettare il diritto dell'assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.