Art. 13.
          Attivita' di rilievo internazionale della Regione

    1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
      a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli
accordi  internazionali  stipulati  dallo  Stato,  nel rispetto delle
norme di procedura previste dalla legge;
      b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San
Marino,  in  considerazione del proprio contesto territoriale e delle
peculiarita'  delle implicazioni di carattere economico e sociale che
ne conseguono.
    2.  L'assemblea  legislativa,  su proposta della giunta regionale
che  informa  il  consiglio  fin  dalla  attivazione della procedura,
ratifica   gli  accordi  con  Stati  esteri  e  le  intese  con  enti
territoriali  interni  ad  altro  Stato,  deliberati  dalla  giunta e
sottoscritti  dal  Presidente  della  Regione o dall'assessore da lui
delegato.  Tali  accordi  e  intese  hanno efficacia dalla data della
ratifica,  e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da
leggi dello Stato.
    3.  Per  gli  accordi  internazionali,  cosi' come per i rapporti
interregionali   internazionali,  la  legge  regionale  determina  le
modalita'  d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione
dell'assemblea alla formazione delle intese.