Art. 13. Attivita' di rilievo internazionale della Regione 1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza: a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge; b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarita' delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono. 2. L'assemblea legislativa, su proposta della giunta regionale che informa il consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato. 3. Per gli accordi internazionali, cosi' come per i rapporti interregionali internazionali, la legge regionale determina le modalita' d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'assemblea alla formazione delle intese.