Art. 14. Trasparenza e informazione 1. L'attivita' della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione. 2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attivita' politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione e' assicurata: a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attivita' della Regione; b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata; c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati; d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione; e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica. 3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo.