Art. 14.
                     Trasparenza e informazione

    1.  L'attivita'  della  Regione si ispira al principio di massima
trasparenza  e  circolazione  delle  informazioni,  anche  al fine di
garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.
    2.  La  Regione  riconosce,  favorisce  e promuove il diritto dei
residenti   singoli   o   associati  all'informazione  sull'attivita'
politica,  legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione
e' assicurata:
      a) dalla  pubblicazione  delle leggi, dei regolamenti e di ogni
altro atto e documento sulle attivita' della Regione;
      b) dall'impiego   degli   strumenti   di   informazione   e  di
comunicazione  ed  in  particolare di quelli radio-televisivi e della
carta stampata;
      c) dagli   incontri   diretti  degli  organi  regionali  con  i
residenti singoli o associati;
      d) dalla  facilitazione  all'accesso  a  tutti  gli  atti della
Regione;
      e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.
    3.  La  Regione  predispone iniziative adeguate per dare concreta
attuazione a quanto previsto dal presente articolo.