Art. 15. Diritti di partecipazione 1. La Regione, nell'ambito delle facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare. 2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione. 3. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facolta' di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalita' stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali. 4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.