Art. 15.
                      Diritti di partecipazione

    1.   La   Regione,   nell'ambito   delle  facolta'  che  le  sono
costituzionalmente  riconosciute,  riconosce  e  garantisce  a  tutti
coloro  che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti
di  partecipazione  contemplati  nel presente titolo, ivi compreso il
diritto  di  voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione
popolare.
    2.  La  Regione  riconosce  e  favorisce, nel rispetto della loro
autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed
assicura  alle  organizzazioni  che  esprimono  interessi  diffusi  o
collettivi  il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente
le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale,
mediante appropriati meccanismi di consultazione.
    3.  Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati,
nonche'  i  portatori  di  interessi  diffusi in forma associata, cui
possa  derivare  un  pregiudizio da un atto regionale, ha facolta' di
intervenire  nel  procedimento di formazione dello stesso, secondo le
modalita' stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.
    4.  Le  leggi  regionali  definiscono  i  limiti  e  le  norme di
attuazione  degli  istituti  di  democrazia  diretta  contemplati nel
presente titolo.