Art. 16. P e t i z i o n i 1. chiunque puo' rivolgere petizioni all'assemblea legislativa per esporre comuni necessita' e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. 2. Province, comuni ed altri enti locali, nonche' enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentativita' almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.