Art. 16.
                          P e t i z i o n i

    1.  chiunque  puo'  rivolgere petizioni all'assemblea legislativa
per   esporre   comuni   necessita'  e  per  chiedere  l'adozione  di
provvedimenti su materie di competenza regionale.
    2.   Province,   comuni  ed  altri  enti  locali,  nonche'  enti,
organizzazioni    ed   associazioni   a   rappresentativita'   almeno
provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni
di  loro  competenza.  All'interrogazione viene data risposta scritta
dandone  contestualmente  comunicazione  all'assemblea  e allegandola
agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.