Art. 17.
                        Istruttoria pubblica

    1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o
amministrativi  di  carattere  generale, l'adozione del provvedimento
finale puo' essere preceduta da istruttoria pubblica.
    2.  L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio,
cui  possono  partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di
un  esperto, oltre ai consiglieri regionali ed alla giunta regionale,
associazioni,   comitati  e  gruppi  di  cittadini  portatori  di  un
interesse  a  carattere  non  individuale. Il provvedimento finale e'
motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
    3.   L'assemblea   legislativa  indice  l'istruttoria,  anche  su
richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto
responsabile del procedimento.
    4.  La  legge  regionale  disciplina  le  modalita' di attuazione
dell'istruttoria  pubblica,  stabilendo  i termini per la conclusione
delle singole fasi e dell'intero procedimento.