Art. 18. Iniziativa legislativa popolare 1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare. 2. Sono promotori del progetto di legge popolare: a) almeno cinquemila elettori; b) ciascun consiglio provinciale; c) uno o piu' consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti. 3. Lo statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalita' di presentazione del progetto di legge popolare. La consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilita' dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonche' richiedere dati ed informazioni. 4. L'iniziativa legislativa popolare non e' ammessa per la revisione dello statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, ne' puo' essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'assemblea legislativa. 5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'assemblea si sia pronunciata, lo stesso e' posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi. 6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresi' sottoporre all'assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.