Art. 18.
                   Iniziativa legislativa popolare

    1.  L'iniziativa  legislativa  popolare  si  esercita mediante la
presentazione di un progetto di legge popolare.
    2. Sono promotori del progetto di legge popolare:
      a) almeno cinquemila elettori;
      b) ciascun consiglio provinciale;
      c) uno   o   piu'   consigli   comunali  che,  singolarmente  o
complessivamente,    rappresentino    una   popolazione   di   almeno
cinquantamila abitanti.
    3.  Lo  statuto  e  la legge regionale disciplinano le forme e le
modalita'  di  presentazione  del  progetto  di  legge  popolare.  La
consulta  di  garanzia  statutaria verifica la sussistenza del quorum
richiesto  e dichiara l'ammissibilita' dell'iniziativa legislativa. I
soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della
Regione  per  la  stesura  dei  progetti  nonche'  richiedere dati ed
informazioni.
    4.  L'iniziativa  legislativa  popolare  non  e'  ammessa  per la
revisione  dello  statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, ne'
puo'   essere   esercitata  nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza
dell'assemblea legislativa.
    5.  Trascorsi  sei mesi dalla presentazione del progetto di legge
popolare senza che l'assemblea si sia pronunciata, lo stesso e' posto
al  primo  punto  dell'ordine  del  giorno  della prima seduta utile.
L'assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.
    6.  I  soggetti  di  cui  al  comma 2 possono altresi' sottoporre
all'assemblea  una  questione  di  rilevante  interesse eventualmente
presentando  proposte  anche  in  termini  generali. L'assemblea deve
procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.