Art. 19.
         Assemblea legislativa e modalita' di consultazione

    1.  La  Regione  opera  con atti e norme per rendere effettivo il
diritto   alla  partecipazione  delle  associazioni  al  procedimento
legislativo      ed      alla     definizione     degli     indirizzi
politico-programmatici  piu'  generali,  perseguendo  la  parita'  di
condizioni   nella   rappresentanza   dei   vari   interessi,   anche
contribuendo  a  rimuovere  le  cause  che  di  fatto ostacolano tale
diritto.
    2.  L'assemblea  legislativa  disciplina i criteri e le modalita'
d'iscrizione  e  di tenuta dell'albo generale, articolato per singole
commissioni  assembleari,  di tutte le associazioni che richiedano di
partecipare  all'attivita'  regionale  di  cui  al  comma  1 e le cui
finalita' siano improntate a scopi d'interesse generale.
    3. L'assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le
associazioni  sulle  politiche  e  gli  indirizzi del proprio lavoro,
definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al
comma  2.  Il protocollo costituisce parte integrante del regolamento
dell'assemblea.
    4.  Ogni commissione, sulla base del protocollo di consultazione,
decide  sulle modalita' di informazione alle associazioni interessate
e  di  recepimento  delle  loro  osservazioni  e  proposte, oltre che
dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.