Art. 19. Assemblea legislativa e modalita' di consultazione 1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici piu' generali, perseguendo la parita' di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto. 2. L'assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalita' d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attivita' regionale di cui al comma 1 e le cui finalita' siano improntate a scopi d'interesse generale. 3. L'assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del regolamento dell'assemblea. 4. Ogni commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalita' di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.