Art. 2.
                          O b i e t t i v i

    1.  La  Regione  ispira  la  propria  azione  prioritariamente ai
seguenti obiettivi:
      a) l'attuazione  del principio di uguaglianza, di pari dignita'
delle  persone  e  il superamento degli ostacoli di ordine economico,
sociale  e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione,
attuando  efficaci  politiche  di  giustizia  sociale,  distributiva,
fiscale e di programmazione territoriale;
      b) il   perseguimento   della  parita'  giuridica,  sociale  ed
economica  fra  donne  e  uomini  e  la  rimozione degli ostacoli che
impediscono   la   piena  realizzazione  ditale  principio,  compreso
l'accesso  alle  cariche  elettive,  ai sensi degli articoli 51 e 117
della costituzione;
      c) il   riconoscimento  e  la  valorizzazione  delle  identita'
culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunita'
residenti nel proprio territorio;
      d) il  rispetto  della  persona,  della sua liberta', della sua
integrita' fisica e mentale e del suo sviluppo;
      e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;
      f) il  godimento  dei  diritti  sociali  degli immigrati, degli
stranieri  profughi  rifugiati  ed  apolidi, assicurando, nell'ambito
delle  facolta'  che  le  sono  costituzionalmente  riconosciute,  il
diritto di voto degli immigrati residenti;
      g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle
loro comunita', quale componente importante della societa' regionale,
come  risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra
emigrazione e per rafforzare i legami con i paesi in cui vivono.