Art. 2. O b i e t t i v i 1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi: a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignita' delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale; b) il perseguimento della parita' giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione ditale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della costituzione; c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunita' residenti nel proprio territorio; d) il rispetto della persona, della sua liberta', della sua integrita' fisica e mentale e del suo sviluppo; e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni; f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle facolta' che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti; g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunita', quale componente importante della societa' regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i paesi in cui vivono.