Art. 20. Referendum abrogativo 1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, e' indetto quando lo richiedano almeno: a) quarantamila elettori della Regione; b) dieci consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione; c) due consigli provinciali. 2. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per: a) lo statuto; b) i regolamenti interni degli organi regionali; c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria; d) le leggi tributarie e di bilancio; e) le leggi elettorali; f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane; h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi. 3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate. 4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformita' alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialita' dell'intervento, riformula i quesiti referendari. 5. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilita' del referendum abrogativo, che e' espresso dalla consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di omogeneita' e univocita' del quesito.