Art. 20.
                        Referendum abrogativo

    1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge
regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse
generale, e' indetto quando lo richiedano almeno:
      a) quarantamila elettori della Regione;
      b) dieci  consigli  comunali che rappresentino almeno un decimo
degli abitanti della Regione;
      c) due consigli provinciali.
    2. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per:
      a) lo statuto;
      b) i regolamenti interni degli organi regionali;
      c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi
di rilevanza costituzionale o statutaria;
      d) le leggi tributarie e di bilancio;
      e) le leggi elettorali;
      f) le  leggi  di  attuazione  e  di  esecuzione delle normative
comunitarie;
      g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi
internazionali  della  Regione  e  delle  intese  con  altre  regioni
italiane;
      h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.
    3.  Le  abrogazioni  delle  leggi  comportano anche l'abrogazione
delle norme regolamentari ad esse collegate.
    4.  Dopo  la  presentazione  della  richiesta di referendum, sono
ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformita' alla
richiesta  stessa,  la  disciplina preesistente. Qualora intervengano
tali  provvedimenti  di  modifica, la consulta di garanzia statutaria
verifica   se  l'intervento  medesimo  risponda  appieno  al  quesito
referendario,    rendendo   quindi   superfluo   l'espletamento   del
referendum,  oppure,  dando  atto  della parzialita' dell'intervento,
riformula i quesiti referendari.
    5.  La  legge regionale disciplina le modalita' di indizione e di
svolgimento  del  referendum  abrogativo  e  regola  il  procedimento
referendario   secondo   tempi   certi   e  inderogabili,  garantendo
un'adeguata  informazione.  La  proposta  soggetta  a  referendum  e'
approvata  se  alla  votazione  ha  partecipato  la maggioranza degli
elettori  della  Regione  e  se  e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
    6.  La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilita' del
referendum  abrogativo,  che  e'  espresso dalla consulta di garanzia
statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i
criteri di omogeneita' e univocita' del quesito.