Art. 21.
                        Referendum consultivo

    1.  Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione
della  comunita'  regionale,  su  materie o leggi di competenza della
Regione, e' indetto se richiesto almeno da:
      a) ottantamila residenti nei comuni della nostra Regione;
      b) dieci  consigli  comunali che rappresentino almeno un quinto
degli abitanti della Regione;
      c) quattro consigli provinciali.
    2.  Possono  essere  proposti  referendum consultivi su materie o
leggi  di  competenza  regionale  non  escluse  dalle  procedure  del
referendum  abrogativo  ai  sensi  dell'Art.  20. Inoltre non possono
essere  sottoposti  a referendum consultivo oggetti gia' sottoposti a
referendum  abrogativo  nel corso della stessa legislatura e comunque
entro  i  due  anni precedenti. La consulta di garanzia statutaria si
esprime   sull'ammissibilita'   del   quesito   secondo   criteri  di
omogeneita'   e   univocita'   dello  stesso,  regolati  dalla  legge
regionale.
    3.  La  legge  regionale  disciplina  le modalita' di indizione e
svolgimento  del  referendum  consultivo  e  regola  il  procedimento
referendario   secondo   tempi   certi   e  inderogabili,  garantendo
un'adeguata   informazione.   Disciplina   inoltre   i  rapporti  tra
referendum consultivo e referendum abrogativo.
    4.  La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle
popolazioni  interessate  in materia di istituzione di nuovi comuni e
di  modifiche  delle  loro  circoscrizioni  e denominazioni, ai sensi
dell'Art.  133  della  Costituzione.  Le  altre  forme  di referendum
riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'Art. 132
della Costituzione.