Art. 21. Referendum consultivo 1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunita' regionale, su materie o leggi di competenza della Regione, e' indetto se richiesto almeno da: a) ottantamila residenti nei comuni della nostra Regione; b) dieci consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione; c) quattro consigli provinciali. 2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'Art. 20. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti gia' sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilita' del quesito secondo criteri di omogeneita' e univocita' dello stesso, regolati dalla legge regionale. 3. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra referendum consultivo e referendum abrogativo. 4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'Art. 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'Art. 132 della Costituzione.