Art. 22.
                 Referendum confermativo statutario

    1.  La legge regionale disciplina le modalita' di svolgimento del
referendum  per  l'approvazione dello statuto e delle sue variazioni,
secondo quanto previsto dall'Art. 123 della Costituzione.
    2.   E'   sottoposto   a   referendum  l'intero  testo  approvato
dall'assemblea  legislativa  regionale, sul quale si esprime un unico
voto.  Quando  si  tratti  di modifiche relative a piu' argomenti, il
referendum  e'  articolato  in  piu'  quesiti  per  temi omogenei. La
consulta  di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti
dalla legge, a formulare i relativi quesiti.