Art. 22. Referendum confermativo statutario 1. La legge regionale disciplina le modalita' di svolgimento del referendum per l'approvazione dello statuto e delle sue variazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 123 della Costituzione. 2. E' sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'assemblea legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche relative a piu' argomenti, il referendum e' articolato in piu' quesiti per temi omogenei. La consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti.