Art. 23.
                      Consiglio delle autonomie

    1.   Il   consiglio   delle   autonomie   locali   e'  organo  di
rappresentanza,  consultazione  e  coordinamento tra la Regione e gli
enti locali.
    2.  Il  consiglio  delle autonomie esercita le proprie funzioni e
partecipa  ai  processi  decisionali  della  Regione  riguardanti  il
sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e
nelle forme previsti dallo statuto e dalle leggi.
    3.  Le  proposte  e  i  pareri  di  cui  al comma 2 riguardano in
particolare:
      a) lo statuto e le relative modificazioni;
      b) le norme relative al consiglio delle autonomie locali;
      c) piani  e  programmi  che  coinvolgono l'attivita' degli enti
locali;
      d) la  disciplina  del  coordinamento  del sistema tributario e
finanziario e le linee della legge di bilancio;
      e) il  conferimento  di  funzioni  alle  autonomie  locali e la
relativa disciplina.
    4.  L'approvazione di progetti di legge in difformita' del parere
del    consiglio    delle    autonomie    locali    e'   accompagnato
dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al consiglio
stesso.
    5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere
b)  ed  e)  del  comma  3  sono  esaminati sentito il consiglio delle
autonomie  locali. In questi casi, l'assemblea legislativa delibera a
maggioranza  assoluta  dei  componenti,  quando  il  consiglio  delle
autonomie locali ha espresso parere contrario.
    6.  Il  regolamento  dell'assemblea  disciplina  le modalita' e i
termini nei quali il consiglio delle autonomie locali adotta i propri
pareri.
    7.  Il  consiglio  puo'  segnalare  all'assemblea e al Presidente
della  Regione  eventuali  lesioni  dell'autonomia locale da parte di
leggi  e  provvedimenti  statali,  anche  ai fini della promozione di
questioni  di  legittimita'  o conflitti di attribuzione dinanzi alla
Corte  costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 134
della Costituzione.
    8.  Il  consiglio  delle  autonomie  locali adotta, a maggioranza
assoluta  dei  componenti, il proprio regolamento di organizzazione e
di   funzionamento,   anche   in   riferimento  ai  rapporti  con  le
associazioni degli enti locali.
    9.  La legge regionale determina la composizione, le modalita' di
formazione  e  di funzionamento del consiglio delle autonomie locali,
tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
      a) garantire   l'equilibrata   rappresentanza  delle  autonomie
locali e del territorio;
      b) prevedere  un  numero di componenti comunque non superiore a
quello dell'assemblea;
      c) assicurare  le  risorse necessarie per l'organizzazione e il
funzionamento del consiglio delle autonomie locali.