Art. 23. Consiglio delle autonomie 1. Il consiglio delle autonomie locali e' organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali. 2. Il consiglio delle autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo statuto e dalle leggi. 3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare: a) lo statuto e le relative modificazioni; b) le norme relative al consiglio delle autonomie locali; c) piani e programmi che coinvolgono l'attivita' degli enti locali; d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio; e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina. 4. L'approvazione di progetti di legge in difformita' del parere del consiglio delle autonomie locali e' accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al consiglio stesso. 5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il consiglio delle autonomie locali. In questi casi, l'assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere contrario. 6. Il regolamento dell'assemblea disciplina le modalita' e i termini nei quali il consiglio delle autonomie locali adotta i propri pareri. 7. Il consiglio puo' segnalare all'assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimita' o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 134 della Costituzione. 8. Il consiglio delle autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli enti locali. 9. La legge regionale determina la composizione, le modalita' di formazione e di funzionamento del consiglio delle autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio; b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'assemblea; c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio delle autonomie locali.