Art. 24. Integrazione tra livelli di governo 1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attivita' i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione. 2. La Regione, nel realizzare le proprie finalita', assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle province e dei comuni. 3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilita' nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura altresi' il concorso e la partecipazione degli enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del consiglio delle autonomie locali. 4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalita' di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall'Art. 118 della Costituzione, definendo finalita' e durata dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina le modalita' di verifica dell'esercizio delle funzioni e di utilizzazione delle risorse assegnate.