Art. 24.
                 Integrazione tra livelli di governo

    1.  La  Regione,  quale  ente  legislativo  e  di governo, pone a
fondamento  della  propria  attivita'  i  principi  dell'autonomia  e
dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla
Costituzione.
    2.  La  Regione,  nel  realizzare le proprie finalita', assume il
metodo   e   gli   strumenti   della   collaborazione  istituzionale,
perseguendo  il  raccordo  tra  gli strumenti di programmazione della
Regione, delle province e dei comuni.
    3.  La  Regione  opera  per  la  valorizzazione  delle  assemblee
elettive  favorendo  la  loro responsabilita' nel governo del proprio
territorio.  Favorisce l'associazione dei comuni e la creazione di un
sistema  a  rete  delle  amministrazioni locali. Assicura altresi' il
concorso  e  la  partecipazione  degli enti locali e delle loro forme
associative   alla   formazione   delle   scelte  legislative  ed  ai
procedimenti  di attuazione, anche per il tramite del consiglio delle
autonomie locali.
    4.  La  Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina
le  modalita'  di  conferimento  agli  enti locali di quanto previsto
dall'Art.  118  della  Costituzione,  definendo  finalita'  e  durata
dell'affidamento,   oltre   che   forme  di  consultazione,  rapporti
finanziari  ed  obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce
le  funzioni  amministrative ai diversi livelli di governo disciplina
le   modalita'   di  verifica  dell'esercizio  delle  funzioni  e  di
utilizzazione delle risorse assegnate.