Art. 25. Rapporti interregionali 1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalita' di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'Art. 117 della Costituzione. 2. Il presidente della giunta regionale, su istanza dei comuni interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1.