Art. 25.
                       Rapporti interregionali

    1.  La  Regione,  mediante intese, coordina le proprie azioni con
quelle   di  altre  Regioni  per  perseguire  i  propri  obiettivi  e
programmi,  individuando,  ove  occorra,  strumenti  comuni. La legge
regionale   determina  le  modalita'  di  informazione  preventiva  e
successiva   e  di  partecipazione  dell'assemblea  legislativa  alla
formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'Art. 117
della Costituzione.
    2.  Il  presidente  della giunta regionale, su istanza dei comuni
interessati,  puo'  promuovere  accordi  con  altre Regioni aventi ad
oggetto  lo svolgimento in forma associativa, tra comuni appartenenti
a  diverse  Regioni,  di  funzioni e servizi comunali, quando cio' si
renda   necessario  al  fine  di  definire  la  disciplina  regionale
applicabile.  A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma
1.