Art. 26. Rapporti con gli enti locali 1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i comuni, le comunita' montane, le unioni e le associazioni di comuni, il circondario Imolese, la citta' metropolitana di Bologna e le province. 2. La disciplina dei rapporti con gli enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione: a) esercita, ai sensi dell'Art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale; b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza; c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle province. 3. L'assemblea legislativa, in conformita' con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della citta' metropolitana, nonche' alla individuazione delle sue funzioni.