Art. 26.
                    Rapporti con gli enti locali

    1.  La  Regione,  in  base  al principio di leale collaborazione,
promuove  e  favorisce rapporti di sistema con i comuni, le comunita'
montane,  le  unioni  e  le  associazioni  di  comuni, il circondario
Imolese, la citta' metropolitana di Bologna e le province.
    2.  La  disciplina  dei rapporti con gli enti locali si ispira ai
principi    di    autonomia,   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza. A tal fine la Regione:
      a) esercita,  ai  sensi  dell'Art.  118  della Costituzione, le
funzioni  amministrative  che  richiedano  un  esercizio  unitario  a
livello  regionale,  riguardando  obiettivi  che  non  possano essere
realizzati   dagli   enti   locali  o  che  per  le  loro  dimensioni
organizzative   e  per  gli  effetti  sui  cittadini  debbano  essere
perseguiti a livello regionale;
      b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel
determinare la loro allocazione al sistema delle autonomie locali, al
principio  di  differenziazione,  valorizzando  le  forme associative
sovracomunali  come  strumento  per la realizzazione del principio di
adeguatezza;
      c) promuove   il   coordinamento  e  il  sostegno  del  sistema
amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle province.
    3.  L'assemblea  legislativa,  in  conformita'  con la disciplina
stabilita   dalla  legge  dello  Stato,  procede  alla  delimitazione
dell'area  metropolitana  di Bologna e alla costituzione della citta'
metropolitana, nonche' alla individuazione delle sue funzioni.