Art. 27.
      Il consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

    1.  Il  consiglio  regionale  costituisce l'assemblea legislativa
della   Regione   Emilia-Romagna;   e'  organo  della  rappresentanza
democratica   regionale,   di  indirizzo  politico  e  di  controllo.
All'assemblea spetta in esclusiva la potesta' legislativa regionale.
    2. Ogni componente l'assemblea rappresenta la comunita' regionale
ed  esercita  le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute
dell'assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.
    3.   L'assemblea   ha   l'autonomia   funzionale,  organizzativa,
finanziaria  e  contabile  necessaria  al  libero esercizio delle sue
funzioni.  La sua attivita' e' disciplinata, per cio' che riguarda il
funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilita' e
il  personale, da regolamenti interni, in armonia con la legislazione
vigente, in piena ed assoluta autonomia.
    4.  L'assemblea adotta i propri regolamenti e le loro modifiche a
maggioranza  assoluta dei suoi componenti. I regolamenti sono emanati
con decreto del presidente dell'assemblea.
    5.  Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se e' presente la
maggioranza  dei  componenti  e  se  sono  adottate a maggioranza dei
presenti,   salvo  i  casi  in  cui  e'  prescritta  una  maggioranza
qualificata.
    6.  I  componenti  della  giunta  regionale, hanno diritto e sono
tenuti  a  partecipare  alle  sedute  e,  ove  richiesto dalla stessa
assemblea,  hanno  l'obbligo  di  partecipare  per la materia di loro
competenza.
    7.   Le   funzioni  dell'assemblea,  al  di  fuori  dei  casi  di
scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova
assemblea,   limitandosi,   dopo  la  pubblicazione  del  decreto  di
indizione   dei   comizi  elettorali,  agli  adempimenti  urgenti  ed
improrogabili.
    8.  La  prima  seduta  della  nuova  assemblea  e'  convocata dal
presidente   dell'assemblea   uscente   entro   trenta  giorni  dalla
proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il
termine  suddetto,  l'assemblea si intende convocata d'ufficio per le
ore  dodici  del primo giorno non festivo della settimana successiva;
la  prima  seduta  e' presieduta dal consigliere piu' anziano d'eta',
fino alla nomina del nuovo presidente.
    9.  L'assemblea  provvede alla convalida dei consiglieri eletti e
delibera sulle cause di ineleggibilita' e incompatibilita'.
    10.  La  durata  in  carica dell'assemblea e' stabilita con legge
della Repubblica.