Art. 27. Il consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale 1. Il consiglio regionale costituisce l'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; e' organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'assemblea spetta in esclusiva la potesta' legislativa regionale. 2. Ogni componente l'assemblea rappresenta la comunita' regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione. 3. L'assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attivita' e' disciplinata, per cio' che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilita' e il personale, da regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia. 4. L'assemblea adotta i propri regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I regolamenti sono emanati con decreto del presidente dell'assemblea. 5. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui e' prescritta una maggioranza qualificata. 6. I componenti della giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa assemblea, hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza. 7. Le funzioni dell'assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili. 8. La prima seduta della nuova assemblea e' convocata dal presidente dell'assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta e' presieduta dal consigliere piu' anziano d'eta', fino alla nomina del nuovo presidente. 9. L'assemblea provvede alla convalida dei consiglieri eletti e delibera sulle cause di ineleggibilita' e incompatibilita'. 10. La durata in carica dell'assemblea e' stabilita con legge della Repubblica.