Art. 28. Poteri e funzioni dell'assemblea legislativa 1. L'assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attivita' della giunta e dell'amministrazione regionale. 2. L'assemblea, nei tempi definiti dal regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche. 3. L'assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facolta' di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'Art. 46. 4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo statuto, e, in conformita' ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'assemblea: a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio; b) presentare proposte di legge alle camere, ai sensi dell'Art. 121 della Costituzione; c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato; d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale; e) esprimere i pareri previsti dall'Art. 133 della Costituzione; f) proporre al presidente della giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimita' dinanzi alla Corte costituzionale; g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge; h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'Art. 117 della Costituzione; i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c); j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'Art. 117 della Costituzione; k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attivita' della Regione; l) approvare ordini del giorno relativi all'attivita' della giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessita' e rilevanza istituzionale; m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrative; n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformita' degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge; o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a province e comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici. 5. L'assemblea organizza i propri lavori istituendo commissioni permanenti. 6. L'assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facolta' di audizione tramite le commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione. 7. L'assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite commissioni.