Art. 28.
            Poteri e funzioni dell'assemblea legislativa

    1.   L'assemblea   legislativa   determina  l'indirizzo  politico
generale  della  Regione  esercitando  le  funzioni  legislative,  di
programmazione   e   di   controllo  sull'attivita'  della  giunta  e
dell'amministrazione regionale.
    2.  L'assemblea,  nei  tempi  definiti  dal  regolamento interno,
discute  e approva il programma di governo predisposto dal Presidente
della  Regione  riferito  all'intera  legislatura e a tutti i settori
d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione
e ne approva le modifiche.
    3.  L'assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi
e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al
fine   di   verificarne  i  risultati.  Esamina,  esprimendo  proprie
valutazioni  e  proposte,  l'esercizio della facolta' di ricorso alla
Corte costituzionale di cui all'Art. 46.
    4.   Esercita   le   altre  funzioni  ad  essa  attribuite  dalla
Costituzione,  dallo statuto, e, in conformita' ad esso, dalle leggi.
In particolare spetta all'assemblea:
      a) approvare  gli  atti  di  programmazione  finanziaria  della
Regione,  le  loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio
provvisorio;
      b) presentare proposte di legge alle camere, ai sensi dell'Art.
121 della Costituzione;
      c) formulare  proposte e pareri della Regione agli organi dello
Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza
dello Stato;
      d) approvare   gli   atti  regionali  di  programmazione  e  di
pianificazione economica, territoriale e ambientale;
      e) esprimere    i   pareri   previsti   dall'Art.   133   della
Costituzione;
      f) proporre  al  presidente della giunta regionale, nei termini
previsti  dalla  legge,  la  promozione  di questioni di legittimita'
dinanzi alla Corte costituzionale;
      g) deliberare   gli   atti   generali   attuativi  delle  norme
dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;
      h) ratificare,  con legge, le intese con altre Regioni ai sensi
dell'Art. 117 della Costituzione;
      i) ratificare  gli  accordi  conclusi  dalla Regione con organi
dello  Stato,  nei  casi  in  cui  comportino variazione agli atti di
programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
      j) elaborare  documenti  di  indirizzo  in  materia di rapporti
internazionali  e  ratificare  gli accordi conclusi dalla Regione con
altri  Stati  e  le intese con enti territoriali interni ad essi, nei
casi,   nei  limiti  e  con  le  forme  di  cui  all'Art.  117  della
Costituzione;
      k) approvare  gli  atti  di  indirizzo generale delle attivita'
della Regione;
      l) approvare  ordini  del  giorno  relativi all'attivita' della
giunta,  anche  con  riferimento  alla  predisposizione  di  progetti
legislativi di particolare complessita' e rilevanza istituzionale;
      m) deliberare  le  nomine  e  le  elezioni che siano attribuite
espressamente all'assemblea; quelle che sono attribuite genericamente
alla   Regione,   qualora   prevedano   l'obbligo  di  assicurare  la
rappresentanza  delle  opposizioni;  quelle  che  siano  riferite  ad
organismi di garanzia o di controllo amministrative;
      n) deliberare  i  regolamenti  delegati  alla  Regione da leggi
statali ed esprimere parere sulla conformita' degli altri regolamenti
derivanti  dalla  legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo
Statuto e alla legge;
      o) definire,  nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse
a  province  e  comuni,  obiettivi  e  indirizzi.  Le  leggi  possono
prevedere  atti  specifici  di indirizzo per le funzioni e le risorse
conferite ad altri soggetti pubblici.
    5.  L'assemblea  organizza i propri lavori istituendo commissioni
permanenti.
    6.   L'assemblea   esercita,   nello  svolgimento  delle  proprie
funzioni,  la  facolta'  di  audizione  tramite  le  commissioni,  in
particolare,  sia  nella  fase  dell'istruttoria  legislativa, sia in
riferimento  alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte
di organi della Regione.
    7. L'assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche
tramite apposite commissioni.