Art. 29.
                 Elezione dell'assemblea legislativa

    1.  L'assemblea  legislativa  e'  eletta a suffragio universale e
diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
    2.  L'assemblea  e'  composta  da  sessantacinque  membri.  Fanno
inoltre  parte  dell'assemblea il presidente della giunta regionale e
il  candidato  alla  carica di presidente della giunta regionale che,
nella  relativa  elezione,  ha  ottenuto  un  numero  di  voti validi
immediatamente inferiore a quello ottenuto dal presidente eletto.