Art. 29. Elezione dell'assemblea legislativa 1. L'assemblea legislativa e' eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto. 2. L'assemblea e' composta da sessantacinque membri. Fanno inoltre parte dell'assemblea il presidente della giunta regionale e il candidato alla carica di presidente della giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal presidente eletto.