Art. 3.
                        Politiche ambientali

    1.  La  Regione,  al fine di assicurare le migliori condizioni di
vita, la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle
generazioni future, promuove:
      a) la  qualita'  ambientale,  la  tutela  delle  specie e della
biodiversita',  degli  habitat,  delle  risorse naturali; la cura del
patrimonio culturale e paesaggistico;
      b) la  conservazione  e  la  salubrita' delle risorse primarie,
prime  fra  tutte  l'aria  e  l'acqua,  attraverso la tutela del loro
carattere  pubblico  e  politiche  di settore improntate a risparmio,
recupero e riutilizzo;
      c) la  riduzione  e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento
dei   rumori  e  delle  emissioni  inquinanti,  in  applicazione  del
principio  di  precauzione,  dei  protocolli  internazionali  e delle
direttive europee;
      d) la   ricerca   e  l'uso  di  risorse  energetiche  pulite  e
rinnovabili;
      e) la sicurezza e l'educazione alimentare;
      f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di
governo;
      g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attivita' umana
sull'ambiente  e  sul  territorio, al fine di commisurare lo sviluppo
alla capacita' di carico dell'ambiente;
      h) regole  e politiche positive per un mercato coerente con uno
sviluppo  sostenibile  tramite  adeguate  politiche  di  incentivi  e
disincentivi.