Art. 3. Politiche ambientali 1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle generazioni future, promuove: a) la qualita' ambientale, la tutela delle specie e della biodiversita', degli habitat, delle risorse naturali; la cura del patrimonio culturale e paesaggistico; b) la conservazione e la salubrita' delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo; c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee; d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili; e) la sicurezza e l'educazione alimentare; f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo; g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attivita' umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo alla capacita' di carico dell'ambiente; h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi.