Art. 30. Prerogative dei consiglieri 1. Le condizioni di eleggibilita' dei consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' sono giudicate dall'assemblea legislativa, secondo modalita' stabilite dal regolamento interno. 2. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Ogni consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle societa' partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. 4. Ogni consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni. 5. Ai consiglieri sono corrisposte indennita' stabilite dalla legge regionale, nonche' diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in conformita' e rapporto per i membri della Camera dei deputati, in base a deliberazioni dell'ufficio di presidenza dell'assemblea pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.