Art. 30.
                     Prerogative dei consiglieri

    1.  Le condizioni di eleggibilita' dei consiglieri regionali e le
cause  sopraggiunte  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita' sono
giudicate dall'assemblea legislativa, secondo modalita' stabilite dal
regolamento interno.
    2.   I  consiglieri  regionali  non  possono  essere  chiamati  a
rispondere  delle  opinioni  espresse  e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
    3.   Ogni  consigliere  ha  diritto  di  esercitare,  secondo  le
procedure  stabilite  dal  regolamento,  l'iniziativa  delle  leggi e
d'ogni    atto    di    competenza   dell'assemblea;   di   formulare
interrogazioni,  interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio
regionale,  da istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle societa'
partecipate  dalla  Regione, informazioni e copia di atti e documenti
utili  all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il
segreto d'ufficio.
    4.  Ogni  consigliere  dispone,  in  particolare  presso  la sede
dell'assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio
delle proprie funzioni.
    5.  Ai  consiglieri  sono  corrisposte indennita' stabilite dalla
legge  regionale, nonche' diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in
conformita'  e  rapporto  per  i membri della Camera dei deputati, in
base   a  deliberazioni  dell'ufficio  di  presidenza  dell'assemblea
pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.