Art. 31.
                  Principi del regolamento interno

    1.   Il   regolamento   interno,   riguardante   l'organizzazione
istituzionale  dell'assemblea  legislativa,  la  sua  attivita'  e le
relative  procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare
sia  la  funzione  legislativa  e  di  controllo,  sia  i ruoli della
maggioranza   e   delle  opposizioni.  I  principi  fondamentali  del
regolamento sono:
        a) l'autonomia  e la rappresentativita' dell'assemblea, quale
condizione  essenziale per la propria funzione istituzionale e per il
libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;
      b) la  valorizzazione  del  procedimento legislativo, del ruolo
dei  relatori e delle commissioni assembleari, nella fase istruttoria
e  referente,  per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e
della  societa'  civile  alla  formazione delle scelte politiche, dal
momento  dell'iniziativa.  In tale ambito il relatore e' nominato non
appena l'atto di iniziativa legislativa e' presentato all'assemblea e
il procedimento si svolge nelle commissioni assembleari;
      c) la  giunta  regionale,  oltre  alle facolta' che le spettano
quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;
      d) la  leale collaborazione degli organi di governo regionale o
sue componenti nei confronti dell'assemblea;
      e) la  funzionalita'  del  lavoro assembleare, stabilendo tempi
certi  per  l'assunzione  delle  decisioni e assicurando spazi per le
richieste  e  le proposte della giunta, anche ai fini dell'attuazione
del  programma  di  governo  e  per  iniziative  assembleari  sia  di
maggioranza,   sia   delle  opposizioni,  prevedendo  anche  sessioni
tematiche dell'assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di
programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;
      f) la tutela dei diritti delle opposizioni;
      g) la  possibilita'  per ogni singolo consigliere di esercitare
un  controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti
di  controllo  ispettivo  e  la possibilita' di sottoporre a costante
verifica l'attivita' della giunta e dell'amministrazione regionale;
      h) la  previsione  che un procedimento di controllo o ispettivo
possa  concludersi  con  la  proposta  di  una mozione di censura nei
confronti  di  assessori  o dirigenti regionali. L'approvazione della
mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;
      i) l'approvazione   da  parte  dell'assemblea  delle  linee  di
indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione;
      j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in
ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni
delle scelte e le competenze dei nominati;
      k) la  definizione dei poteri delle commissioni d'inchiesta, in
modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.