Art. 31. Principi del regolamento interno 1. Il regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'assemblea legislativa, la sua attivita' e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del regolamento sono: a) l'autonomia e la rappresentativita' dell'assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni; b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della societa' civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore e' nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa e' presentato all'assemblea e il procedimento si svolge nelle commissioni assembleari; c) la giunta regionale, oltre alle facolta' che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti; d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'assemblea; e) la funzionalita' del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della giunta, anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza, sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatori generali e di settore; f) la tutela dei diritti delle opposizioni; g) la possibilita' per ogni singolo consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilita' di sottoporre a costante verifica l'attivita' della giunta e dell'amministrazione regionale; h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni; i) l'approvazione da parte dell'assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione; j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati; k) la definizione dei poteri delle commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.