Art. 32.
Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del presidente della giunta
                              regionale

    1.   L'assemblea  legislativa  puo'  esprimere  la  sfiducia  nei
confronti  del  Presidente  della  Regione, mediante mozione motivata
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per
appello  nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non puo' essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
    2.  L'approvazione  della  mozione  di sfiducia nei confronti del
Presidente  della  Regione,  eletto a suffragio universale e diretto,
comporta  lo  scioglimento dell'assemblea e la decadenza della giunta
regionale.
    3.  I  medesimi  effetti  previsti  dal  comma  2 conseguono alle
dimissioni  contestuali della maggioranza dei componenti l'assemblea,
all'annullamento  dell'elezione dell'assemblea o del Presidente della
Regione,  nonche' in caso di rimozione, impedimento permanente, morte
o dimissioni volontarie del Presidente.