Art. 32. Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del presidente della giunta regionale 1. L'assemblea legislativa puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'assemblea e la decadenza della giunta regionale. 3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'assemblea o del Presidente della Regione, nonche' in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente.