Art. 33.
                       L'ufficio di presidenza

    1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'assemblea legislativa
procede all'elezione, nel proprio seno, dell'ufficio di Presidenza.
    2.  L'ufficio  di  Presidenza  e' composto dal Presidente, da due
vicepresidenti, da due segretari e da due questori.
    3. All'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari
e  dei  questori,  si  procede con votazioni separate, a voto palese,
salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei
consiglieri assegnati alla Regione.
    4.  Il  Presidente  e'  eletto  a  maggioranza dei quattro quinti
dell'assemblea.  Se  dopo  due  scrutini  nessun candidato ottiene la
maggioranza  richiesta,  nella terza votazione, da tenersi di diritto
il  giorno  successivo,  e'  sufficiente  la maggioranza dei voti dei
componenti l'assemblea. Dopo tale votazione, e' richiesta la presenza
della  maggioranza  dei  consiglieri  ed e' eletto chi ha ottenuto il
maggior  numero  di  voti  o,  in caso di parita', il piu' anziano di
eta'.
    5.  Per  l'elezione  dei  vicepresidenti,  dei  segretari  e  dei
questori,  ciascun  consigliere  vota  un  solo  nome. Vengono eletti
coloro  che  hanno  riportato  il  maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti risulta eletto il consigliere piu' anziano di eta'.