Art. 33. L'ufficio di presidenza 1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'ufficio di Presidenza. 2. L'ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente, da due vicepresidenti, da due segretari e da due questori. 3. All'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. 4. Il Presidente e' eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'assemblea. Dopo tale votazione, e' richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri ed e' eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. 5. Per l'elezione dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori, ciascun consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il consigliere piu' anziano di eta'.