Art. 35.
                 Funzioni dell'ufficio di presidenza

    1.  L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente dell'assemblea
legislativa  nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale,
finanziaria  e  contabile  dell'assemblea, secondo modalita' previste
dal regolamento.
    2.  L'ufficio  di  presidenza  dispone di servizi generali per le
attivita'  dell'assemblea;  ha  alle  proprie  dipendenze il relativo
personale;   amministra   i   fondi  relativi  al  bilancio  autonomo
dell'assemblea.
    3.  L'ufficio di presidenza promuove le attivita' d'informazione,
di  consultazione,  di  studio  ed  organizzative  necessarie  per lo
svolgimento delle funzioni assembleari.
    4.  L'ufficio  di  presidenza  mantiene  i  rapporti con i gruppi
assembleari e, in conformita' alle decisioni dell'assemblea, assicura
agli   stessi,   per   l'assolvimento   delle   loro   funzioni,   la
disponibilita'  di  locali, personale e servizi; assegna contributi a
carico  del  bilancio  dell'assemblea,  tenendo  presenti le esigenze
comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.