Art. 35. Funzioni dell'ufficio di presidenza 1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente dell'assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'assemblea, secondo modalita' previste dal regolamento. 2. L'ufficio di presidenza dispone di servizi generali per le attivita' dell'assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'assemblea. 3. L'ufficio di presidenza promuove le attivita' d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari. 4. L'ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i gruppi assembleari e, in conformita' alle decisioni dell'assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.