Art. 36. I gruppi assembleari 1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 2. I gruppi possono essere composti anche da un solo consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali. 3. I consiglieri che non fanno parte di gruppi formano un unico gruppo misto. 4. I gruppi, per le proprie attivita' e quelle dei singoli consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'assemblea.