Art. 36.
                        I gruppi assembleari

    1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento.
    2. I gruppi possono essere composti anche da un solo consigliere,
se  egli  rappresenta  una  lista  che  ha  partecipato alle elezioni
regionali.
    3.  I  consiglieri che non fanno parte di gruppi formano un unico
gruppo misto.
    4.  I  gruppi,  per  le  proprie  attivita'  e quelle dei singoli
consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'assemblea
legislativa  tenendo  presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la
consistenza  numerica  dei  gruppi stessi, accertata all'insediamento
dell'assemblea.