Art. 37. Convocazione dell'assemblea legislativa 1. L'assemblea legislativa e' convocata dal suo presidente. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della seduta. 2. Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti dell'assemblea. 3. Se il presidente non provvede entro dieci giorni, l'assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.