Art. 37.
               Convocazione dell'assemblea legislativa

    1.  L'assemblea  legislativa e' convocata dal suo presidente. Gli
avvisi  di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della
seduta.
    2.  Il  presidente  e'  tenuto a convocare l'assemblea qualora lo
richiedano  o  il  Presidente  della  Regione  ovvero  un  decimo dei
consiglieri  regionali.  I  richiedenti  ne  informano  i  componenti
dell'assemblea.
    3.  Se il presidente non provvede entro dieci giorni, l'assemblea
si  riunisce  di  diritto il quinto giorno non festivo immediatamente
successivo.