Art. 38. Le commissioni assembleari 1. L'assemblea legislativa istituisce commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalita' di funzionamento e le competenze delle commissioni sono disciplinate dal regolamento. 2. E' istituita per statuto la commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. La presidenza e' attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal regolamento. 3. I gruppi assembleari designano i componenti le commissioni, in relazione alla propria entita' numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo. 4. Tutti i consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti. 5. Le commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonche' dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'assemblea, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 6. Le commissioni possono assumere su determinazione dell'assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'assemblea ad esclusione dileggi e regolamenti. 7. Le commissioni possono chiedere al presidente della giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. 8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'assemblea, sull'attivita' amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attivita' amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti. 9. La commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilita' generale e sull' amministrazione del personale. 10. I presidenti delle commissioni sono eletti con le stesse modalita' e procedure fissate per l'elezione del presidente dell'assemblea. L'ufficio di presidente della commissione e' incompatibile con quelli di componente l'ufficio di presidenza dell'assemblea. 11. Il presidente e i componenti della giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto. 12. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del presidente e dei componenti della giunta nonche', previa comunicazione alla giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione. 13. Le commissioni hanno facolta' di chiedere a tutti gli uffici della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo le modalita' previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia opposto il segreto d'ufficio. 14. Le commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.