Art. 38.
                     Le commissioni assembleari

    1.  L'assemblea  legislativa  istituisce  commissioni assembleari
permanenti. Il numero, la composizione, le modalita' di funzionamento
e le competenze delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.
    2.  E'  istituita  per  statuto  la  commissione bilancio, affari
generali   ed   istituzionali.   La  presidenza  e'  attribuita  alle
opposizioni secondo le procedure definite dal regolamento.
    3. I gruppi assembleari designano i componenti le commissioni, in
relazione  alla  propria  entita'  numerica,  in  modo  da assicurare
comunque la presenza di ciascun gruppo.
    4.  Tutti i consiglieri regionali possono partecipare con diritto
di  parola,  di proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni
permanenti.
    5.  Le  commissioni  hanno  la funzione preparatoria, referente e
redigente  delle  leggi  e dei regolamenti, nonche' dei provvedimenti
amministrativi  di  competenza  dell'assemblea,  secondo le modalita'
stabilite dal regolamento.
    6.    Le   commissioni   possono   assumere   su   determinazione
dell'assemblea,  a  maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli
atti   di   competenza   dell'assemblea   ad   esclusione  dileggi  e
regolamenti.
    7.  Le  commissioni possono chiedere al presidente della giunta e
agli  assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni,
risoluzioni,  ordini  del giorno, oppure sullo stato di attuazione di
leggi  dello  Stato  o  della  Regione  e  di  tutti  gli  altri atti
amministrativi di loro competenza.
    8.   Nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  le  commissioni
vigilano,  riferendone  periodicamente  all'assemblea, sull'attivita'
amministrativa  della  Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del
programma  e  dei  piani  regionali,  sull'esercizio  delle  funzioni
delegate  e  sull'attivita' amministrativa degli enti e delle aziende
dipendenti.
    9.  La  commissione  bilancio,  affari  generali ed istituzionali
vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione
di  cassa,  sulla  contabilita'  generale e sull' amministrazione del
personale.
    10.  I  presidenti  delle  commissioni  sono eletti con le stesse
modalita'   e   procedure   fissate  per  l'elezione  del  presidente
dell'assemblea.   L'ufficio   di   presidente  della  commissione  e'
incompatibile  con  quelli  di  componente  l'ufficio  di  presidenza
dell'assemblea.
    11.  Il presidente e i componenti della giunta partecipano, senza
diritto di voto, ai lavori delle commissioni e devono essere presenti
ogni volta che viene richiesto.
    12.  Le  commissioni  hanno diritto di ottenere l'intervento alle
proprie  riunioni  del  presidente  e  dei  componenti  della  giunta
nonche',  previa comunicazione alla giunta, dei titolari degli uffici
dell'amministrazione  regionale,  degli  amministratori  e  dirigenti
degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
    13.  Le commissioni hanno facolta' di chiedere a tutti gli uffici
della  Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo
le  modalita'  previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia
opposto il segreto d'ufficio.
    14.  Le  commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno,
della collaborazione di esperti.