Art. 39.
                       Le udienze conoscitive

    1.    Le    commissioni   assembleari   possono   consultare   le
rappresentanze  della  societa' civile e acquisire apporti di enti ed
associazioni.
    2.  Per  leggi e per atti amministrativi rilevanti le commissioni
indicono udienze conoscitive.
    3.  Le  commissioni  possono tenere udienze conoscitive in merito
alle  designazioni  per  le  nomine  di  competenza della giunta, del
presidente o dell'assemblea legislativa.