Art. 39. Le udienze conoscitive 1. Le commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze della societa' civile e acquisire apporti di enti ed associazioni. 2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicono udienze conoscitive. 3. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della giunta, del presidente o dell'assemblea legislativa.