Art. 4. Politiche del lavoro 1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per: a) tutelare la dignita', la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro liberta' di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale; b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione; c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunita' e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa; d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.