Art. 4.
                        Politiche del lavoro

    1.  La  Regione,  in  armonia  con  i principi della Costituzione
italiana e dell'Unione europea, opera per:
      a) tutelare   la   dignita',  la  sicurezza  e  i  diritti  dei
lavoratori,  la  loro  liberta'  di  opinione, di organizzazione e di
iniziativa sindacale;
      b) favorire  una occupazione piena, stabile, sicura e regolare,
adeguatamente  retribuita,  sulla  base  dei  principi  di  cui  agli
articoli 36 e 37 della Costituzione;
      c) rimuovere  gli  ostacoli  che limitano o impediscono le pari
opportunita' e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;
      d) promuovere  la  coesione sociale mediante forme di confronto
preventivo   di  concertazione,  di  programmazione  negoziata  e  di
partecipazione  che  consentano  un  elevato  livello  di  democrazia
economica e sociale.