Art. 40. Le commissioni assembleari speciali 1. L'assemblea legislativa puo' istituire, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attivita' amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale. 2. L'assemblea, inoltre, puo' istituire commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.