Art. 40.
                 Le commissioni assembleari speciali

    1.  L'assemblea  legislativa puo' istituire, secondo le modalita'
stabilite  dal  regolamento,  commissioni assembleari speciali con il
compito  di  svolgere  inchieste  sull'attivita' amministrativa della
Regione,  degli  enti  e  aziende  da essa dipendenti, oppure su ogni
altra questione di interesse regionale.
    2.  L'assemblea,  inoltre, puo' istituire commissioni speciali di
ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.