Art. 41.
       Commissione per le pari opportunita' fra donne e uomini

    1. La legge regionale istituisce, presso l'assemblea legislativa,
la  commissione  per  le  pari  opportunita'  fra  donne e uomini, ne
stabilisce  la  composizione  ed i poteri, disciplinando le modalita'
che ne garantiscano il funzionamento.