Art. 43. Il Presidente della giunta regionale 1. Il Presidente della giunta regionale: a) rappresenta la Regione; b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi; c) convoca e presiede la giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attivita' degli assessori; d) dirige l'attivita' politica generale e amministrativa della giunta e ne e' responsabile; e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo statuto e ne da' comunicazione all'assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal regolamento; g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello statuto; h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi regionali. 2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunita' di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'Art. 2.