Art. 43.
                Il Presidente della giunta regionale

    1. Il Presidente della giunta regionale:
      a) rappresenta la Regione;
      b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente
della  giunta,  che  lo  sostituisce  in caso di assenza o temporaneo
impedimento, e ne determina gli incarichi;
      c) convoca  e  presiede  la  giunta;  stabilisce  l'ordine  del
giorno; promuove e coordina l'attivita' degli assessori;
      d) dirige  l'attivita' politica generale e amministrativa della
giunta e ne e' responsabile;
      e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
      f) effettua  le nomine assegnategli dalle leggi e dallo statuto
e  ne  da'  comunicazione all'assemblea legislativa nei tempi e nelle
forme previsti dal regolamento;
      g) dirige  le funzioni amministrative, secondo i principi della
Costituzione e dello statuto;
      h) adempie    alle    altre    funzioni   attribuitegli   dalla
Costituzione, dallo statuto e dalle leggi regionali.
    2.  Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del
presidente  s'ispirano  anche  ai  principi  di  pari opportunita' di
accesso  agli  uffici  pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli
articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'Art. 2.