Art. 44.
                            Insediamento

    1.  Il  presidente  della  giunta  regionale  assume  le  proprie
funzioni  all'atto  dell'insediamento  dell'assemblea  legislativa  e
nomina  il  vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale
data.
    2.   Il  presidente  illustra  tempestivamente  all'assemblea  il
programma  di  governo  e  la  composizione della giunta motivando le
scelte  effettuate.  L'assemblea  esamina  entrambe le comunicazioni,
sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal
regolamento.