Art. 44. Insediamento 1. Il presidente della giunta regionale assume le proprie funzioni all'atto dell'insediamento dell'assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data. 2. Il presidente illustra tempestivamente all'assemblea il programma di governo e la composizione della giunta motivando le scelte effettuate. L'assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.