Art. 45.
                         La giunta regionale

    1.  La  giunta  regionale  esercita  le  proprie funzioni in modo
collegiale.
    2.  Il  numero degli assessori non puo' essere inferiore a otto e
superiore   a   dodici.  Gli  assessori  sono  scelti  tra  cittadini
eleggibili a consigliere regionale.
    3. Il presidente puo' nominare un sottosegretario alla presidenza
che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte.
    4.  La  giunta  delibera  con  l'intervento della maggioranza dei
componenti  e a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale
il voto del presidente.
    5.  Le  sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa
decisione.
    6.  La  giunta  adotta  un  proprio regolamento interno che viene
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    7. Al presidente, ai componenti della giunta e al sottosegretario
alla  presidenza  sono corrisposti indennita' e trattamento economico
fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i
consiglieri regionali.