Art. 45. La giunta regionale 1. La giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale. 2. Il numero degli assessori non puo' essere inferiore a otto e superiore a dodici. Gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale. 3. Il presidente puo' nominare un sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte. 4. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 5. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione. 6. La giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Al presidente, ai componenti della giunta e al sottosegretario alla presidenza sono corrisposti indennita' e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i consiglieri regionali.