Art. 46.
                   Funzioni della giunta regionale

    1.  La  giunta  regionale  esercita  attivita'  di promozione, di
iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico
ed amministrativo determinato dall'assemblea legislativa.
    2. Compete in particolare alla giunta:
      a) attuare  le  leggi,  le  decisioni e gli indirizzi approvati
dall'assemblea;
      b) collaborare  con  il  presidente  nell'esercizio  delle  sue
funzioni;
      c) predisporre  il  bilancio  preventivo ed il conto consuntivo
della Regione;
      d) predisporre,  avvalendosi  del  contributo  delle competenti
commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
      e) adottare  i  provvedimenti per realizzare i programmi di cui
all'Art.  28,  comma  4,  lettera  d),  compresi  quelli  concernenti
l'esecuzione   di  opere  pubbliche  e  l'organizzazione  di  servizi
pubblici;
      f) indirizzare  e coordinare l'attivita' degli uffici regionali
ed  adottare  atti generali relativi al personale, ad eccezione degli
uffici e del personale dell'assemblea;
      g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio
della  Regione  e  deliberare  sui  contratti  nei  limiti e nei modi
stabiliti dalla legge;
      h) deliberare    le    variazioni    di    bilancio    previste
dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione
all'assemblea nelle forme e nei modi previsti dal regolamento;
      i) deliberare   in  materia  di  liti  attive  e  passive,  con
possibile delega alla dirigenza;
      j) deliberare,   informandone   l'assemblea,   sui  ricorsi  di
legittimita'  costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti
la Corte costituzionale;
      k) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto e le leggi,
nel   rispetto   delle   competenze  statutarie,  non  affidano  alla
competenza dell'assemblea.
    3.  La  giunta  riferisce annualmente all'assemblea sulla propria
attivita'  e  sullo stato di attuazione del programma regionale e dei
singoli piani.
    4.  La  giunta  regionale  riferisce ed illustra, almeno ogni sei
mesi,  all'assemblea  le iniziative assunte, le attivita' svolte e le
decisioni,  con  particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte
in  sede  di  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni o di conferenza unificata.
    5.  La  giunta  ha  la  facolta'  di  proporre  disegni  di legge
all'assemblea. Ha anche la facolta' di proporre, salvo i casi esclusi
dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'assemblea.