Art. 46. Funzioni della giunta regionale 1. La giunta regionale esercita attivita' di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'assemblea legislativa. 2. Compete in particolare alla giunta: a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'assemblea; b) collaborare con il presidente nell'esercizio delle sue funzioni; c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione; d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione; e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'Art. 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici; f) indirizzare e coordinare l'attivita' degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'assemblea; g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge; h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'assemblea nelle forme e nei modi previsti dal regolamento; i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza; j) deliberare, informandone l'assemblea, sui ricorsi di legittimita' costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; k) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'assemblea. 3. La giunta riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attivita' e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani. 4. La giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'assemblea le iniziative assunte, le attivita' svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni o di conferenza unificata. 5. La giunta ha la facolta' di proporre disegni di legge all'assemblea. Ha anche la facolta' di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'assemblea.