Art. 47. Voto contrario dell'assemblea legislativa 1. Il voto contrario dell'assemblea legislativa su una proposta della giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del presidente. 2. Le proposte della giunta non approvate dall'assemblea non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.