Art. 47.
              Voto contrario dell'assemblea legislativa

    1.  Il  voto contrario dell'assemblea legislativa su una proposta
della  giunta  regionale  non  comporta  obbligo  di  dimissioni  del
presidente.
    2.  Le  proposte  della  giunta  non approvate dall'assemblea non
possono  essere  ripresentate  prima di sessanta giorni, salvo che la
nuova  proposta  modifichi  i  principi  ispiratori  ed  i  contenuti
essenziali di quella non approvata.