Art. 48.
                         P r o r o g a t i o

    1.  La  giunta  regionale, nei casi di annullamento dell'elezione
dell'assemblea   legislativa  o  di  scioglimento  della  stessa  per
dimissioni   contestuali   della  maggioranza  dei  suoi  componenti,
provvede  all'ordinaria  amministrazione di propria competenza e agli
atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova assemblea.