Art. 48. P r o r o g a t i o 1. La giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova assemblea.