Art. 49.
               Competenze legislative e regolamentari

    1.  La  disciplina  delle  materie di competenza della Regione e'
stabilita   con   legge.   La   potesta'   legislativa  e'  riservata
all'assemblea  e  non  e' delegabile. L'assemblea e' responsabile del
procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.
    2.  La  giunta  regionale,  salva  la  competenza  dell'assemblea
prevista dall'Art. 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei
casi   previsti   dalla   legge   regionale;   disciplina,   inoltre,
l'esecuzione  dei  regolamenti  comunitari nei limiti stabiliti dalla
legge regionale.
    3.  I  regolamenti  regionali in materie di competenza degli enti
locali  si  applicano  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
regolamenti degli enti locali.
    4.  La  legge  individua  i  presupposti in presenza dei quali la
giunta  puo' adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie
di competenza dell'assemblea, salvo ratifica da parte di questa.