Art. 49. Competenze legislative e regolamentari 1. La disciplina delle materie di competenza della Regione e' stabilita con legge. La potesta' legislativa e' riservata all'assemblea e non e' delegabile. L'assemblea e' responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa. 2. La giunta regionale, salva la competenza dell'assemblea prevista dall'Art. 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale. 3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli enti locali si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti degli enti locali. 4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la giunta puo' adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'assemblea, salvo ratifica da parte di questa.