Art. 50. Iniziativa legislativa 1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, e' riconosciuta alla giunta regionale, ai consigli provinciali ed ai consigli comunali, secondo quanto previsto dallo statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa legislativa secondo le modalita' previste dallo statuto. 2. L'iniziativa legislativa e' esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al presidente dell'assemblea legislativa e da questi assegnato alla competente commissione assembleare, sulla base del contenuto prevalente. 3. Il presidente della commissione propone immediatamente alla stessa la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi consiglieri non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori. 4. Il regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni. 5. Il regolamento stabilisce procedure, modalita' e tempi per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare. 6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.