Art. 50.
                       Iniziativa legislativa

    1.  L'iniziativa  legislativa  appartiene  a  ciascun consigliere
regionale,   e'  riconosciuta  alla  giunta  regionale,  ai  consigli
provinciali  ed  ai  consigli comunali, secondo quanto previsto dallo
statuto.  Gli  elettori  dell'Emilia-Romagna  esercitano l'iniziativa
legislativa secondo le modalita' previste dallo statuto.
    2.  L'iniziativa  legislativa  e' esercitata mediante un progetto
redatto   in   articoli   presentato   al  presidente  dell'assemblea
legislativa   e  da  questi  assegnato  alla  competente  commissione
assembleare, sulla base del contenuto prevalente.
    3.  Il  presidente  della commissione propone immediatamente alla
stessa  la  nomina  del  relatore, cui spetta il compito d'istruire e
seguire  l'iter  complessivo  del  progetto  di legge assegnato e, se
richiesto da consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati,
viene nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi consiglieri
non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
    4.  Il  regolamento  interno  definisce i mezzi e gli strumenti a
disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.
    5.  Il regolamento stabilisce procedure, modalita' e tempi per la
pubblicazione  e  la  diffusione dei progetti di legge, ai fini della
consultazione e della partecipazione popolare.
    6.  I  progetti  di  legge,  salvo quelli di iniziativa popolare,
decadono al termine della legislatura.