Art. 51.
                      Procedimento legislativo

    1.  Il  progetto  di  legge  e', secondo le norme del regolamento
interno,   esaminato   da   una   commissione  e  poi  dall'assemblea
legislativa,  che  l'approva  articolo  per  articolo e con votazione
finale.
    2.   L'assemblea,   considerata   la   particolare   natura   del
provvedimento,  puo' demandare alla commissione la votazione articolo
per  articolo  del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno
della  meta'  piu' uno dei consiglieri. Spetta comunque all'assemblea
l'approvazione  del  progetto  nella  sua  interezza,  con  votazione
finale.  In  ogni  momento, fino all'esame conclusivo in commissione,
non  meno  di un decimo dei consiglieri e la giunta regionale possono
richiamare  il  progetto  alla  procedura  di  esame  ed approvazione
prevista dal comma 1.
    3.  La  procedura  di  cui  al  comma  1 e' sempre adottata per i
progetti  di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo
statuto,   alla  materia  elettorale,  agli  istituti  di  iniziativa
popolare,  ai referendum, ai rapporti con gli enti locali, ai bilanci
e consuntivi.
    4.  Nelle forme e nei modi previsti dal regolamento il presidente
della   giunta  regionale  puo'  richiedere  all'assemblea,  in  casi
motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.
    5.  Il  regolamento puo' prevedere forme di semplificazione della
procedura legislativa, per i progetti di cui e' dichiarata l'urgenza.