Art. 51. Procedimento legislativo 1. Il progetto di legge e', secondo le norme del regolamento interno, esaminato da una commissione e poi dall'assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 2. L'assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, puo' demandare alla commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della meta' piu' uno dei consiglieri. Spetta comunque all'assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in commissione, non meno di un decimo dei consiglieri e la giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione prevista dal comma 1. 3. La procedura di cui al comma 1 e' sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai rapporti con gli enti locali, ai bilanci e consuntivi. 4. Nelle forme e nei modi previsti dal regolamento il presidente della giunta regionale puo' richiedere all'assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza. 5. Il regolamento puo' prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui e' dichiarata l'urgenza.